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Nascite

Per informazioni generali si consulti la Guida ai servizi consolari del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale al seguente indirizzo:
Nascita – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Registrare la nascita in Italia – Minorenni

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NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI REGISTRAZIONE DI NASCITA DI MINORENNI FIGLI DI GENITORI ITALIANI

La Legge n.74 del 23/05/2025, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge n. 36 del 28/03/2025, ha riformato la legge 5 febbraio 1992 n. 91 introducendo importanti limitazioni alla trasmissione della cittadinanza italiana e di conseguenza anche alla procedura di trascrizione degli atti di nascita dei minori nati all’estero. Un minore nato all’estero da un genitore cittadino italiano non è automaticamente cittadino italiano.

Ai sensi della nuova normativa, egli è riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis (dalla nascita) solo se ricorre almeno una delle seguenti casistiche:

 

CASO A)

A1) Il genitore nato cittadino italiano, anche in possesso di altra cittadinanza, ha risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi in qualsiasi momento prima della data di nascita del figlio/a;

oppure

A2) Il genitore cittadino ha acquisito la cittadinanza italiana (per naturalizzazione ecc.) e ha risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza e prima della data di nascita del figlio/a.

Non ha rilevanza la residenza in Italia prima dell’acquisto della cittadinanza italiana, né la residenza in Italia del genitore straniero.

Documentazione richiesta caso A

ATTENZIONE: Se si rientra nella casistica A1) o A2) non sarà necessario attenersi alle casistiche B) o C) che richiedono documentazione aggiuntiva.

 

CASO B)

B1) Alla data di nascita del minore, un genitore, che non ha risieduto in Italia per almeno due anni consecutivi prima della nascita del minore, possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana.

Documentazione richiesta caso B1

oppure

B2) Alla data di nascita del minore, un nonno/a possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana. ATTENZIONE: Nel caso di nonno con esclusiva cittadinanza italiana, il genitore del minore deve comunque essere in possesso della cittadinanza italiana, anche se non esclusiva.

Documentazione richiesta caso B2

 

CASO C)

Il minore stesso non possiede né può ottenere un’altra cittadinanza (ad esempio iure sanguinisiure soli, cittadinanza per opzione ecc).

Si considera ad esempio in possesso di un’altra cittadinanza il minore che:

  • la acquisti iure sanguinis da uno dei genitori;
  • la acquisti iure soli (es. per nascita in Paesi che applicano questo principio);
  • la acquisti tramite semplice dichiarazionesenza possibilità di diniego da parte delle autorità estere (ad esempio, per “cittadinanza a seguito di opzione” da effettuarsi per i figli nati all’estero). IMPORTANTE: anche se i genitori decidono di non effettuare la dichiarazione di opzione, il minore si considera comunque in possesso di altra cittadinanza.

Documentazione richiesta caso C

 

ATTENZIONE!

La responsabilità di fornire tali prove è esclusivamente a carico del richiedente. Non sarà ritenuta valida alcuna autodichiarazione sul mancato possesso di altra cittadinanza.

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Si invita a inoltrare la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita solo se in possesso di tutta la documentazione necessaria per verificare il diritto alla cittadinanza italiana.

Questo Consolato si riserva di chiedere eventuale documentazione integrativa. In tal caso, le richieste ritenute incomplete saranno rifiutate con formale provvedimento di preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/1990, a seguito del quale il richiedente avrà 10 giorni di tempo per fornire eventuali osservazioni o documentazione integrativa.